Tra le questioni che maggiormente impattano sul carico di lavoro dei collaboratori scolastici delle istituzioni scolastiche del primo ciclo vi è quella relativa alle operazioni di supporto alle attività della mensa scolastica e di pulizia dei locali e degli arredi utilizzati come per la refezione.
Cerchiamo di chiarire ai nostri lettori il riparto delle competenze in materia tra ente locale e istituzione scolastica, per come delineate dalla normativa generale e dai CCNL di settore, illustrando le forme di flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche nella organizzazione interna del servizio, al fine di evitare che la questione diventi terreno di scontro sindacale e di rivendicazioni di parte.
Brevi cenni sul servizio mensa.
La competenza ad allestire il servizio mensa spetta all’amministrazione comunale, che è l’ente gestore del servizio e in quanto tale ne porta la responsabilità.
Il servizio di mensa è uno strumento volto ad agevolare la frequenza scolastica nella scuola dell’obbligo e lo svolgimento dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano, in modo da arricchire l’offerta formativa.
Possono essere costituite classi a tempo prolungato, secondo il modello prescritto dagli ordinamenti (vedi ad es. il DPR 89/2009), subordinatamente alla disponibilità di spazi e servizi adeguati e all’attribuzione di un organico che copra le diverse esigenze, compresa quella relativa all’assistenza e alla sorveglianza degli alunni durante la consumazione del pasto. Ed infatti, il DPR n. 89/2009, all’art. 4, comma 7, prevede espressamente che: “Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità’ di organico assegnate all’istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi.”, tra i quali rientra certamente la mensa scolastica.
Salvo casi in cui l’istituzione scolastica gestisca direttamente il servizio di refezione, solitamente la gestione del servizio della mensa scolastica spetta all’ente locale di riferimento. I costi di tale servizio sono sostenuti dagli enti locali, i quali, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 4/1999, ricevono da parte dello Stato, a parziale rimborso, un contributo annuale.
L’ente infatti si occupa di redigere il capitolato tecnico d’appalto, di individuare la ditta erogatrice del servizio, di verificare la qualità del servizio fornito, di riscuotere dalle famiglie il corrispettivo (sottoforma di buoni mensa), di gestire le eventuali controversie. Di solito, l’ente adotta apposito regolamento per il funzionamento della mensa scolastica.
Rientra invece nelle responsabilità del dirigente scolastico l’organizzazione del personale docente e collaboratore scolastico a supporto del servizio mensa. Ricordiamo inoltre che spetta al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) anche in merito al servizio mensa.
L’articolo 21 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 individua il personale docente ed ATA avente diritto al servizio di mensa gratuita. Ciascun istituto, pertanto, dovrà chiaramente individuare il personale ammesso alla mensa gratuita in base alle vigenti disposizioni contrattuali e verificare che il numero dei pasti serviti giornalmente corrisponda esattamente a quello degli aventi diritto.
I locali adibiti allo svolgimento della refezione scolastica, nei quali avviene la somministrazione dei pasti, all’interno dei plessi scolastici, devono essere attrezzati e predisposti dall’ente locale nel rispetto della normativa vigente e in conformità dei criteri sanitari previsti dall’Azienda sanitaria provinciale di riferimento. Spetta infatti all’AST il controllo delle condizioni igienico-sanitarie dei locali adibiti a mensa e della calibratura delle diete.
Il ruolo dei collaboratori scolastici.
Rientra senza dubbi negli obblighi delle istituzioni scolastiche la collaborazione necessaria a garantire una adeguata ed efficiente erogazione del servizio mensa nei locali scolastici. Concretamente le scuole devono collaborare alla vigilanza dei locali e delle attività, al supporto e alla collaborazione alla ditta che eroga i pasti e al personale comunale eventualmente presente, alla pulizia finale dei locali.
Com’è evidente, l’insieme delle attività gravanti sulle istituzioni scolastiche tocca direttamente il mansionario dei collaboratori scolastici previsto nella tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, che qui si riporta: “Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Nel caso in cui l’ente locale non preveda personale ausiliario di supporto alle attività della mensa, alla luce del mansionario, spetta ai collaboratori scolastici l’onere di collaborare alle attività di refezione e provvedere alla pulizia di locali, suppellettili e arredi dell’aula mensa.
Considerazioni finali.
Visto il costante processo di denatalità che interessa ormai da anni la maggior parte delle istituzioni scolastiche che è causa della annuale diminuzione dell’organico dei collaboratori scolastici, risulta sempre più gravoso per i dirigenti scolastici garantire tali attività ulteriori.
Si ritiene utile, a parere di chi scrive, che le istituzioni scolastiche sollecitino gli enti locali gestori del servizio a prevedere figure ausiliarie di supporto che potenzino i servizi di distribuzione dei pasti e pulizia dei locali.
Aggiungiamo inoltre che, tenendo conto delle peculiarità delle singole scuole, al fine di incentivare i collaboratori scolastici allo svolgimento di queste attività, che evidentemente impattano sull’intensificazione del loro carico di lavoro quotidiano, potrebbe essere utile e incentivante la previsione in sede di contrattazione integrativa di istituto di compensi economici (cioè compensi accessori a carico del fondo d’istituto) per coloro i quali si rendano disponibili al servizio di mensa scolastica.
Il richiamo è dunque ai dirigenti scolastici, in un’ottica di leadership professionale e congrua alle strutture organizzative complesse – come sono le istituzioni scolastiche –, auspicando che sappiano adeguatamente risolvere eventuali frizioni del personale interno che si rifiuti di prestare la dovuta collaborazione, evitando che la tematica in esame diventi terreno di scontro lavorativo e sindacale.