Come sappiamo, per licenziamento si intende il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro (in questo caso il Ministero dell’Istruzione e del Merito) dal contratto di lavoro siglato con il dipendente pubblico. Si tratta pertanto del caso in cui la l’Amministrazione scolastica chiude il rapporto con il lavoratore, a seguito di ipotesi di grave entità, tassativamente specificate da fonti normative e contrattuali.
Attenzione alla forma scritta.
Il licenziamento va comunicato sempre per iscritto al prestatore di lavoro, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604.
La formale comunicazione deve contenere le motivazioni del licenziamento.
Ove fosse assente la comunicazione scritta e/o fossero carenti o assenti le formali motivazioni, l’atto è inefficace.
Casistiche e tipologie di licenziamento.
Vediamo adesso quali sono i casi e i tipi di licenziamento cui il personale docente e ATA può andare incontro. Le principali tipologie sono essenzialmente tre:
- le ipotesi di licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo, disciplinate dal codice civile e che trovano applicazione anche al rapporto di pubblico impiego, come precisa l’art. 55-quater del Testo unico sul pubblico impiego;
- le ipotesi di licenziamento previste dal D. Lgs. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego”;
- le ipotesi di licenziamento, quale massima sanzione disciplinare, previste per il comparto Istruzione dalla contrattazione collettiva nazionale e contenute nel CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 attualmente in vigore.
Il licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.
Gli esempi tipici di questa forma di licenziamento sono spesso raccontati dalle cronache nazionali. Si tratta ad esempio dei casi in cui il dipendente pubblico striscia il badge entrando in servizio per poi andare al bar senza autorizzazione, o di chi striscia il badge del collega per dimostrarne la presenza in servizio anche se quest’ultimo non sia effettivamente sul luogo di lavoro. Ci riferiamo in breve ai cosiddetti “furbetti del cartellino”!
La norma è l’art. 55 – quater del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 c.d. “Testo unico sul pubblico impiego” che precisa infatti che “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
In questi casi l’Amministrazione scolastica può giungere al licenziamento del dipendente. Licenziamento che addirittura è senza preavviso al lavoratore, cioè è escluso espressamente l’ordinario preavviso della risoluzione del rapporto di lavoro secondo le tempistiche previste dai CCNL.
Quali strumenti ha a disposizione il lavoratore per difendersi dalla contestazione? Sono essenzialmente tre:
- possibilità di presentare memorie scritte in propria difesa;
- contradditorio in presenza con il dirigente scolastico;
- possibilità di farsi assistere da un avvocato o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
Quali sono gli altri casi di licenziamento?
Ecco di seguito una lista di casi – previsti dalle norme contrattuali e dal Testo unico sul pubblico impiego – per i quali il docente o ATA va incontro al rischio di licenziamento dal posto di lavoro:
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
- falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative;
- condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.